La Scheda di trasporto in Picam7


Dal 19 Luglio 2009 è obbligatoria la compilazione della "Scheda di Trasporto" D.M. 554 del 30-6-09 Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009

Alla Scheda di Trasporto sono intererssati il Vettore cioè l'impresa che effettua il trasporto, il Committente cioè il soggetto che incarica il vettore del trasporto, il Caricatore cioè il soggetto, proprietario della merce,  che consegna la merce al vettore

 

picam7 - modalità di gestione

  • registrazione della Scheda di Trasporto contestualmente alla registrazione del documento di vendita (DDT o Fattura)
  • memorizzazione della Scheda di Trasporto per successiva consultazione, modifica e stampa
  • numerazione dedicata
  • per ogni documento viene gestita la creazione automatica di una sola Scheda di Traspoprto
  • possibilità di creare più Schede di Trasporto per lo stesso documento di vendita

 

Estratto della normativa

Documenti equipollenti (Purchè integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n. 554 Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009 ")
- D.D.T. ( DPR 14/08/1996 n. 472 )
- Copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del D.Lvo 21/11/2005 n. 286
- Lettera di vettura internazionale CMR
- Documenti doganali
- Documento di cabotaggio ( D.M. 3/04/2009)
- Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa ( D.Lvo 26/10/95 n.504)
- Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

Esonero alla compilazione
- Trasporti di collettame eseguiti mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, se accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

- I veicoli che effettuano trasporti in conto proprio;

- I veicoli indicati all'art. 30 Legge 6 /6/ 1974 n. 298 ( forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc....)

Modalita' di compilazione
- Compilazione di una scheda per ogni veicolo;
- In caso di piu' luoghi di scarico: - - - una unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico; - - - piu' schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico;


Sanzioni

- Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro.

- Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.

- All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente.

- In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione di una ulteriore sanzione a carico del committente , ai sensi del comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lvo 286/2005, notificando il relativo verbale entro i 90 giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Inoltre si applica al conducente o al vettore a cui era stato intimato di esibire il documento, le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 del C.d.S.

Entrata in vigore: 19 luglio 2009

 

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