Open Data
CKAN Open Source Data portal platform
L'AGID, l’agenzia per l’Italia digitale, ha reso disponibili le “Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico 2016”, documento di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni che devono rendere disponibili i propri dati in formato aperto e fruibile, in linea con quanto previsto dall’art.52 delC.A.D. Codice dell’Amministrazione Digitale

Abbiamo acquisito competenze tecniche e normative nell'ambito degli Open Data, in particolare nell'installazione e uso della piattaforma CKAN Conprehensive Knowlege Archive Network, un potente sistema di data management.
Alla competenza specifica sulla piattaforma CKAN, la nostra società aggiunge la capacità di progettare e fornire soluzioni in housing per server dedicati con diversi livelli di prestazioni e gradi di sicurezza, assistenza e mantenimento delle prestazioni dei sistemi forniti, formazione e aggiornamento degli addetti alla metadatazione e alla pubblicazione dei dati. Siamo presenti sul MEPA nei metaprodotti Open Source e Smart City

Gestione rete di imprese
GRIS30 Gestione Rete di Imprese Sociali
Nell'ambito di Spezia2020 abbiamo sviluppato una piattaforma di gestione per imprese, attività economiche e fornitori di servizi organizzati su un modello a rete di tipo paritetico. La piattaforma GRIS, inserita nel progetto di recupero delle terre incolte nel comune di La Spezia è stata insignita del CRESCO AWARD all'assemblea nazionale ANCI dell'ottobre 2016.


Open Data: le Linee Guida Nazionali 2016 in 15 Punti
A dicembre 2016 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha divulgato le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico. Il documento, che rappresenta il punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni italiane che rendono disponibili i propri dati in formato aperto, non è però di facile lettura né tantomeno di facile assimilazione. Partiamo da un principio: la teoria dell'open data by default, secondo cui bastava che i dati fossero pubblicati senza l'espressa adozione di una licenza, non è più sufficiente. Il patrimonio informativo pubblico è vasto e articolato, ragion per cui in questi anni si è palesata l'esigenza di dover trovare degli schemi attraverso cui gestire i dati per la loro libera fruizione. E AgID ha appunto riassunto in 15 azioni tutto l'iter necessario affinché le informazioni rese pubbliche possano davvero definirsi aperte.
- Azione 1
L'Azione 1 invita al rispetto dei principi di alcune normative e linee guida. Tra queste si registrano: il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 502, che sancisce la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni; il D. Lgs. 18 maggio 2015 n. 102, che attua la Direttiva Europea sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Quest'ultimo, tra l'altro, prende atto delle differenze presenti tra i ruoli informativi e funzionali che svolgono i concetti di Open Data, Trasparenza e Condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali, e perciò AgID esorta a coordinare le attività connesse a questi. Inoltre, sempre in riferimento alle normative, AgID prende nota dell'esistenza di svariati regolamenti locali o interni alle PA che adottano linee guida autonome, e che quindi dovranno d'ora in avanti uniformarsi.
- Azione 2
Le Linee Guida non si applicano a tutti i dati, ma solo a quelli pubblici. La seconda azione consiste quindi nel verificare che i dati da pubblicare rientrino nella definizione che ne dà il CAD3. Non bisogna infatti dimenticare che: non tutti i dati pubblici sono anche disponibili; non tutti quelli disponibili sono anche accessibili; non tutti quelli gratuiti o con costi marginali sono anche disponibili. Un dato aperto deve quindi soddisfare contemporaneamente quattro esigenze: deve essere gratuito o con costo marginale, accessibile, disponibile e pubblico.
- Azione 3
Tim Berners-Lee, co-inventore del Web, ha suggerito uno schema di sviluppo graduale da seguire per lo sviluppo di Open Data. Questo schema assegna da una a cinque stelle ai documenti, a seconda del grado di informazione, accesso e servizi che essi offrono. AgID sostiene che i dati con meno di tre stelle non siano più ammissibili. In particolare, tra i requisiti minimi, devono esserci la fruibilità di questi in un formato non proprietario e la leggibilità tramite programmi (al massimo con un minimo intervento umano per ciò che concerne l'interpretazione). Prima di pubblicare i dati AgID, con l'azione 3, chiede quindi di verificare la conformità al modello.
- Azione 4
La metadatazione è una parte fondamentale del dato aperto. Anche qui è presente uno schema, il quale indica con il punteggio più basso quei dati che non sono accompagnati da metadatazione, con il più alto invece quei dati con una metadatazione specifica e incorporata nel dato. La quarta azione invita ad arricchire i dati con i loro corrispettivi metadati.
- Azione 5
Dopo una consultazione pubblica svoltasi tra il 28 gennaio e il 29 febbraio 2016, AgID ha definito il profilo nazionale4 dei metadati utili per descrivere i dati delle pubbliche amministrazioni. I dati resi pubblici devono dunque rispettare questo profilo; metadati aggiuntivi possono integrare i metadati previsti dal modello solo se rispettano le regole di conformità del modello stesso.
- Azione 6
L'azione 6, in generale, invita a individuare una data governance e ad assicurarsi che i processi integrino sia il rilascio dei dati aperti che il coinvolgimento degli utenti. Così facendo l'azione 6 si articola di fatto in più azioni (alcune delle quali sono richiami alle azioni precedenti) che danno vita ad un vero e proprio modello operativo per la produzione la gestione dei dati aperti. La prima di queste invita appunto a individuare una chiara data governance interna con professionalità strategiche e specifiche. Ciò significa che bisogna definire un gruppo di lavoro Open Data, che al suo interno abbia un Data Manager, un responsabile della banca dati, un referente tecnico, un referente tematico. Sarebbero necessari anche un ufficio statistica, un ufficio giuridico-amministrativo e un gruppo di comunicazione. Per ciò che riguarda i dati nativi5, il Data Manager procede poi al censimento interno delle cosiddette "basi di dati primarie", ossia i produttori di dati all'interno dell'amministrazione. Al censimento segue la fase di analisi giuridica delle fonti, per verificare le limitazioni d'uso dei dati, le finalità, la determinazione dei diritti ecc. All'analisi giuridica segue l'analisi della qualità dei dati, cioè se rispondono o meno alla capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite. Questa fase solitamente include la bonifica del dato, per ripulirlo da eventuali imperfezioni. A questo punto si sceglie la licenza del dato, che però non può non dipendere dall'analisi giuridica precedentemente fatta. Una volta inseriti i metadati, i dati confluiscono tutti in data hub interno, dei cui aggiornamenti bisognerà tenere un registro nel tempo.
- Azione 7
Individuata una data governance che all'interno della PA regolamenti e strutturi il rilascio dei dati (azione 6), la settima azione guarda anche fuori dalle amministrazioni, e chiede di definire una chiara strategia di coinvolgimento degli stakeholder. Che siano interni o esterni poco importa: in ogni caso si tratta di un processo che punta a diffondere la cultura degli open data. Affinché la strategia di rilascio dei dataset sia inclusiva bisogna assicurarsi che: il rilascio dei dati soddisfi la domanda di qualche stakeholder; i dati siano accompagnati da ricca documentazione; sorgano luoghi (reali e non) di conversazione intorno ai dati; sia stimolato il riutilizzo dei dati; siano previsti cicli di feedback con una comunità di riferimento.
- Azione 8
L'azione 8 raccomanda alle amministrazioni di coordinarsi tra loro prima di intraprendere iniziative singole isolate per ciò che riguarda la raccolta di dati; in tal senso deve essere mantenuto costante il dialogo tra livello amministrativo centrale e locale, automatizzando il più possibile il processo di acquisizione dei dati da parte del livello centrale.
- Azione 9
Fino alla pubblicazione di queste Linee Guida erano state individuate quindici caratteristiche specifiche per la caratterizzazione della qualità dei dati1. Di queste AgID richiede la garanzia di almeno quattro, ossia: accuratezza, coerenza, completezza e attualità (o tempestività di aggiornamento). L'accuratezza presuppone che il dato rappresenti correttamente il valore reale del concetto o evento a esso riferito. La coerenza chiede che non ci sia contraddittorietà con altri dati dello stesso contesto. La completezza vuole che il dato sia appunto esaustivo nella sua totalità. L'attualità impone la tempestività d'aggiornamento del dato.
- Azione 10
Architettura. È questa la parola chiave al centro della decima azione, che si pone l'obiettivo di limitare il proliferare di schemi per la condivisione dei dati nelle varie amministrazioni. L'architettura dell'informazione del settore pubblico individua vocabolari e schemi già diffusi in ambito europeo da utilizzare per la condivisione dei dati, e su questi le PA devono fare affidamento.
- Azione 11
In generale per la condivisione dei dati si adottano formati aperti: non è infatti detto che gli utenti abbiano a disposizione formati proprietari. Qualora non sia evitabile il rilascio in formati proprietari, è necessario assicurare anche un'alternativa non proprietaria. Soprattutto è da evitare l'utilizzo di formati per dati non strutturati quando si tratta di condividere dati strutturati. Nelle Linee Guida AgID fornisce una lista di formati aperti consigliabili per i dati, per i documenti e per i dati geografici.
- Azione 12
Per quel che riguarda le licenze assegnate ai dataset, AgID suggerisce l'adozione generalizzata della licenza CC-BY nella sua versione 4.0. In ogni caso l'informazione sul tipo di licenza deve sempre essere specificata. Nelle Linee Guida sono presenti una lista delle licenze più utilizzate per i dataset e uno schema che indica le compatibilità tra queste.
- Azione 13
AgID suggerisce di rilasciare i dati sempre e solo gratuitamente. Tuttavia è possibile chiedere per il riutilizzo dei dati un corrispettivo che determina la stessa Agenzia.
- Azione 14
L'azione 14 chiede che chi pubblica i dati ricontrolli tutte le azioni precedenti, verificando quindi d'aver adempiuto alle azioni che vanno dalla 1 alla 13.
- Azione 15
L'azione 15 infine, consiste nel documentare i dati pubblicati sul portale dati.gov.it. Ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102, il portale è infatti l'unico riferimento per la documentazione e la ricerca di tutti i dati della pubblica amministrazione. Dal momento che il portale include esclusivamente i metadati conformi al profilo DCAT-AP_IT, ecco che l'azione 4 diventa fondamentale per l'ammissione del dataset.
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